REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
L’offerta è rivolta ai clienti Trenitalia che acquistano il pacchetto turistico presso i Tour Operator che aderiscono all’iniziativa e che includa il viaggio di andata e ritorno con treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, anche per soluzioni di viaggio combinate delle predette categorie di treni. Sono esclusi i treni internazionali e i treni regionali se non in
congiunzione con le categorie di treni precedentemente indicate.

I biglietti Trenitalia devono essere acquistati contestualmente al pacchetto turistico, presso i Tour Operator aderenti all’iniziativa.
Per usufruire della promozione, i biglietti ferroviari di andata dovranno recare una data di viaggio coincidente con quella di inizio del soggiorno o, al massimo, quella antecedente e per il ritorno una data di viaggio coincidente con quella di fine soggiorno o, al massimo, quella del giorno successivo.

Lo sconto del 10% è applicato sul valore dei pacchetti turistici ad esclusione del biglietto ferroviario. Per i soci CartaFRECCIA lo sconto è del 15% ed è inclusa nell’offerta una visita guidata gratuita o ingresso gratuito.

Promozione valida fino al 31 dicembre 2022.

 


 

TERMINI E CONDIZIONI PER ADOZIONE DI INIZIATIVE COMMERCIALI

“PROGETTO AGENZIA ITINERANTE IN TRENO”

L’agenzia aderente si impegna ad attivare le iniziative ed a compiere le attività commerciali di seguito indicate, per tutta la durata dell’accordo:

  • offrire ai clienti che raggiungono le destinazioni con i treni specificati di seguito, uno sconto del 10% sul valore totale di ciascuna Offerta che includa soggiorno ed esperienza. Sono esclusi dal suddetto sconto i biglietti ferroviari Trenitalia, i quali dovranno essere acquistati separatamente e contestualmente all’offerta scelta, presso gli Operatori Incoming medesimi, nelle modalità specificate di seguito.
  • offrire ai clienti che siano iscritti al programma CartaFRECCIA e che raggiungano le destinazioni con i treni specificati di seguito, uno sconto del 15% sul valore totale di ciascuna Offerta che includa soggiorno ed esperienza più un ingresso gratuito o visita gratuita. Sono esclusi dal suddetto sconto i biglietti ferroviari Trenitalia, i quali dovranno essere acquistati separatamente e contestualmente all’offerta scelta, presso gli Operatori Incoming medesimi, nelle modalità specificate di seguito.
  • condurre, sui propri canali di comunicazione, una campagna d’informazione al pubblico volta ad incentivare l’utilizzo dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte per raggiungere le località incluse nelle Offerte ed inserire i prodotti nell’apposita sezione del sito internet discovercalabria.eu dedicata alla collaborazione commerciale oggetto dell’Accordo. Al termine della validità dell’Accordo tutto il materiale d’informazione prodotto dovrà essere rimosso. Tutte le comunicazioni pubblicitarie dell’iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dovranno essere preventivamente approvate da Trenitalia.

I biglietti ferroviari validi ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal presente Accordo dovranno essere inerenti a viaggi inclusi nelle Offerte predette su treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, in qualsiasi livello di servizio, anche per soluzioni di viaggio combinate che prevedono l’utilizzo di più treni di cui alle predette categorie. I biglietti ferroviari dovranno recare una data di viaggio coincidente con quella di inizio del soggiorno o, al massimo, con quella del giorno antecedente per l’andata e una data di viaggio coincidente con quella di fine soggiorno o, al massimo, con quella del giorno successivo per il ritorno.

Utilizzo del marchio Trenitalia

L’agenzia aderente si impegna, con riferimento all’utilizzo del marchio Trenitalia, espressamente a:

  • utilizzare il marchio in conformità alla legge e alle istruzioni di volta in volta impartite da Trenitalia;
  • non utilizzare il marchio per qualsiasi fine diverso da quanto previsto nel presente Accordo;
  • non vendere, concedere in licenza, cedere e/o trasferire a qualsiasi titolo a qualsiasi terzo non autorizzato da Trenitalia, il marchio;

–      non modificare in alcun modo il marchio;

–    non comunicare, diffondere, pubblicare materiale pubblicitario in cui sia utilizzato il marchio, senza la preventiva autorizzazione scritta di Trenitalia relativamente alle modalità di concreta rappresentazione del marchio nei materiali, fermo restando l’obbligo di Calabria Insieme di realizzare, a propria cura e spese, tale materiale.

Le Parti si danno atto che Trenitalia è e rimarrà esclusiva titolare di tutti i diritti di esclusiva (quali a titolo esemplificativo, e non esclusivo, diritti di brevetto, diritti d’autore, diritti di marchio, know-how, diritti sui disegni, diritti sui modelli etc.) sul marchio e che né Calabria Insieme né le agenzie aderenti potranno vantare alcun titolo e/o diritto sul marchio.

La licenza concessa ai sensi del presente articolo cesserà i propri effetti al termine del presente Accordo.

Clausola di Integrità

L’agenzia aderente dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, ivi incluse le attività ad esso connesse:

  1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
  2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
  3. osserverà, garantendone l’ottemperanza – previa adeguata informativa – da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. In particolare e in coerenza con tali normative, le Parti si impegnano ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo (a) dall’offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

L’agenzia aderente dichiara e garantisce:

(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed in egual modo del Foro di Catanzaro, pubblicato al seguente indirizzo Internet: http://www.fsitaliane.it nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance – Codice etico”, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia, (“Modello 231”) di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia, disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.trenitalia.com, sezione “Info e Assistenza”, area “Etica, compliance e integrità”, di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 12.1 sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile da esercitare con le modalità di cui al precedente articolo 11 (Clausola risolutiva espressa).

(Trattamento dei dati personali per l’affidamento e l’esecuzione dell’Accordo- artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

  1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di gestire le attività inerenti alla sottoscrizione dell’Accordo e al corretto svolgimento dello stesso. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e da:

  • Ferservizi S.p.A. per la sola attività di liquidazione delle prestazioni;
  • Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la sola attività di monitoraggio delle iniziative delle Società del Gruppo FS,

e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.

  1. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

  • Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), copia del documento di identità del legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (solo nel caso in cui il documento la cui copia sia stata già resa non sia più in corso di validità o in caso di diverso legale rappresentante o diverso soggetto munito di poteri di rappresentanza legale nel frattempo individuato dalla Controparte) ai fini della conferma delle dichiarazioni precedentemente rese per la contrattualizzazione.
  • Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione dell’Accordo: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

  1. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

  1. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

  1. Trattamento dei dati personali dei clienti Trenitalia, soci del Programma CartaFRECCIA, che acquistano le offerte previste dall’art. 2 lett a)- Titolarità autonoma

Considerato che le Parti non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli interessati, non si verifica trasferimento di dati personali da una Parte all’altra né esistono database condivisi, Trenitalia S.p.A. e il Contraente devono essere considerati Titolari autonomi del trattamento.

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, ogni altro foro espressamente escluso, alla competenza esclusiva del Foro di Roma.